Codice di Comportamento del Network

Codice deontologico e di comportamento dei membri di Toscana Houses

Codice deontologico e di comportamento dei membri di Toscana Houses

PREMESSO:

  • Che l’Agenzia Immobiliare Ercolani S.r.l. con sede in Montepulciano (Si) via di Gracciano nel corso n°101 partita i.v.a. 01004000525 iscrizione ruolo mediatori n°482 presso la Camera di Commercio di Siena di seguito per brevità chiamata il gestore, organizza il Network Toscana Houses
  • Che il fine è di agevolare, grazie al suo intervento di intermediazione, la definizione dei contratti, anche mediante la istituzione e la gestione di un portale internet dotato di aree riservate (accessibili tramite password) all’inserimento dei dati di altre agenzie immobiliari.
  • Più precisamente Il Gestore consente l’accesso e l’inserimento di annunci immobiliari all’interno di detto portale da parte di terze agenzie immobiliari, denominate ospiti.
  • CHE le agenzie ospiti – devono avere i requisiti richiesti dalla legge per esercitare la professione di Agente Immobiliare.
  • CHE l’iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio della attività di Agente Immobiliare e quindi per far parte del network Toscana Houses;
  • CHE il gestore – concede l’ingresso nel network solo ad agenzie immobiliari professionali e dotate di spirito di collaborazione, selezionandole secondo il proprio insindacabile giudizio;
  • CHE il gestore – concede alle agenzie ospiti un’area geografica esclusiva, impegnandosi ad non inserire altre agenzie ospiti nel network nell’area di appartenenza di una agenzia ospite gia inserita.
  • CHE le agenzie ospiti – si impegnano a rispettare la territorialità assegnata per l’inserimento degli annunci immobiliari.
  • CHE il gestore – mette a disposizione delle agenzie ospiti la propria struttura per agevolare lo scambio di informazioni anche tra agenzie ospiti.
  • CHE il gestore – ha sviluppato e reso disponibili strumenti per lo scambio di richieste ed offerte anche tra agenzie ospiti.
  • CHE le agenzie ospiti – nella loro attività professionale, si ispirano a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà, fedeltà e diligenza;
  • CHE le agenzie ospiti – nell’agire secondo le leggi che regolano la propria professione, devono evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli interessi delle parti ed il rispetto delle successive regole di comportamento con i colleghi del network;
  • CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che ottengono l’ingresso nel network Toscana Houses. Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico e di Comportamento, le seguenti regole di comportamento.

Art. 1

L’agenzia ospite si obbliga ad inserire un congruo numero di annunci per i quali è in possesso di incarico di vendita; l’incarico, anche se irrevocabile, dovrà essere definito nel tempo.

Art. 2

L’agenzia ospite si obbliga ad inserire solo immobili presenti nella propria area geografica e di tenere sempre aggiornati i dati inseriti.

Art. 3

L’agenzia ospite che avesse una richiesta per una zona della Toscana o Umbria dove non è operante, privilegerà per la ricerca le agenzie facenti parte del network Toscana Houses utilizzando il gestore come tramite.

Art. 4

L’agenzia ospite ha la possibilità di inserire e visualizzare immobili anche in una speciale area riservata del portale accessibile solo con password personale. Per tutelare l’assoluta riservatezza dei dati inseriti in questa area devono essere rispettate le seguenti regole pena la immediata esclusione dal network:

  • non è consentito comunicare ad altri la password di accesso all’Area Riservata
  • non è consentito stampare, inviare via e-mail, divulgare in qualunque modo ne testi ne fotografie relativi ad immobili contenuti in quest’ area.
  • per ricevere ulteriori informazioni su immobili visti in quest’area rivolgersi solo ed esclusivamente al gestore.
  • eliminare immediatamente un immobile inserito in quest’area non appena ricevuta notizia dell’ avvenuta vendita o sospensione della stessa.

Art. 5

I contratti conclusi tra le parti messe in contatto attraverso l’intervento del suddetto “gestore” verranno regolamentati come segue:

La parte venditrice regolerà ogni commissione d’intermediazione direttamente all’Agenzia “Ospite”.
La parte acquirente regolerà ogni commissione d’intermediazione direttamente al “gestore”, ovverosia ogni parte percepirà la propria provvigione dal proprio cliente in rapporto all’opera prestata da ciascuno.

Art. 6

Il gestore mette a disposizione delle agenzie ospiti il proprio personale per seguire i clienti, accompagnandoli alle visite degli immobili, e se necessario anche in fase contrattuale.

Art. 7

L’agenzia ospite si obbliga a relazionare tempestivamente a seguito delle visite eseguite in assenza di un responsabile del gestore, sull’esito delle visite stesse; in tale evenienza in caso di conclusione di affare la provvigione dovrà essere calcolata in rapporto all’opera prestata da ciascuno, prevedendo una maggiore quota per l’agenzia ospite dell’ 1%

Art. 8

L’agenzia ospite si obbliga a fornire periodicamente un aggiornamento sull’andamento delle trattative in corso con i clienti provenuti dal gestore.

Art. 9

Nel caso in cui un’agenzia ospite trovasse nella lista degli immobili del gestore, oppure utilizzando il gestore richiedesse alle altre agenzie ospiti un immobile confacente alle esigenze per un proprio cliente, dovrà verificare, richiedendolo al gestore, se detta agenzia ospite è disponibile ad un’eventuale trattativa con il proprio cliente. In tale caso, a buon esito dell’affare, la provvigione totale (sia di parte acquirente che di parte venditrice) dovrà essere ripartita in parti uguali tra agenzia ospite avente parte acquirente, agenzia ospite avente parte venditrice ed il gestore.

Art. 10

Resta facoltà dell’agenzia opsite avente parte venditrice rifiutare una richiesta che non provenga direttamente dal gestore ma da una terza agenzia ospite.

Art.11

Il riconoscimento alla provvigione per il gestore e le agenzie che hanno collaborato ad un affare non decade se l’affare viene concluso a distanza di tempo.

Art.12

Se l’agenzia ospite propone ad un cliente proveniente dal gestore un immobile alternativo rispetto a quello originariamente richiesto, il riconoscimento alla provvigione per il gestore non decade.

Art. 13

L’agenzia ospite deve comportarsi, nei confronti dei colleghi, con lealtà, evitando con il proprio comportamento di procurarsi i vantaggi a danno dei colleghi.

Art. 14

Qualora sorgano divergenze o contrasti tra agenzie ospiti, questi dovranno essere sottoposti all’attenzione del gestore, che a suo insindacabile giudizio valuterà le responsabilità di ciuscuna agenzia ospite, attuando l’eventuale esclusione immediata dal network se accertata la violazione di una delle presenti regole di comportamento.

Art. 15

L’Agenzia Ospite, dichiara di rilevare indenne l’Agenzia Immobiliare Ercolani s.r.l. da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi e relativa alla gestione e al trattamento dei dati inseriti nel sito.